I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1 - Denominazione e sede
Sotto la denominazione LUGANO SCHERMA (LUG)è costituita, conformemente agli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, un'associazione sportiva apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro con sede a Lugano.
Essa è affiliata all'Associazione Svizzera di Scherma (FSE).
Art. 2 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 3 - Scopo
L'associazione ha per scopo:
- la gestione di un club di scherma in modo da consentire e promuovere la pratica della scherma nelle tre armi classiche fioretto, spada e sciabola, di assicurare l'attività agonistica e l'insegnamento della scherma;
- promuovere a livello regionale lo sport della scherma alfine di farlo conoscere e rendere accessibile ad una più larga fascia di popolazione;
Art. 4 - Responsabilità
L'associazione risponde dei propri impegni finanziari con il solo patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
II. SOCI
Art. 5 - Soci
L'associazione è composta di:
a) soci onorari
b) soci attivi
c) soci in congedo
d) soci temporanei
e) soci sostenitori
Art. 6 - Soci onorari
Sono soci onorari coloro che, per particolari meriti sportivi e benemerenze, sono riconosciuti tali dall'Assemblea su proposta del Comitato o un decimo dei soci attivi aventi diritto di voto. La qualifica di socio onorario è a vita.
Essi hanno diritto di voto in Assemblea.
Art. 7 - Soci attivi
Sono soci attivi coloro che s'impegnano ad esercitare una regolare attività schermistica presso l'associazione.
Essi hanno diritto di voto.
Art. 8 - Soci in congedo
Sono soci in congedo i soci attivi, che per motivi duraturi di studio, lavoro, malattia infortunio o gravidanza lasciano il Cantone o sono impossibilitati di praticare regolarmente l'attività schermistica. Questi soci possono sono licenziati presso l'associazione e hanno la facoltà d'iscriversi presso altre associazioni o club in svizzera o presso un altro club riconosciuto dalla Federazione Internazionale di scherma.
Essi hanno diritto di voto.
Art 9 - Soci temporanei
Sono soci temporanei coloro che sono ammessi al club per un periodo determinato di tempo. Essi pagano una quota sociale pro rata temporis determinata dal Comitato.
Essi non hanno diritto di voto.
Art 10 - Soci sostenitori
Sono soci sostenitori coloro che si propongono di sostenere l'attività sportiva dell'associazione promuovendone l'attività agonistica e organizzativa. Possono versare una quota annuale o un contributo unico determinato dal Comitato.
Essi non hanno diritto di voto.
Art 11 - Qualifica dei soci
L'attribuzione d'ogni socio nelle varie categorie avviene esclusivamente a cura del Comitato, riservate le norme di questo Statuto. All'albo sociale è affisso l'elenco di tutti i soci suddivisi per categoria.
Art 12 - Quote sociali
L'ammissione all'associazione quale socio è condizionata al pagamento di:
- una tassa d'iscrizione annuale;
- una quota di socio.
L'ammontare della tassa di iscrizione e della quota di socio sono determinati dall'Assemblea su proposta del Comitato in base alle
esigenze finanziarie del club. La tassa e la quota sono dovute anticipatamente. Il Comitato fissa le modalità di pagamento come pure le condizioni speciali per le famiglie e per i soci a statuto speciale ai sensi dell'art. 5.
Art 13 - Ammissioni
Per essere ammesso all'associazione, ogni candidato deve presentare domanda scritta d'ammissione debitamente firmata. Prima della domanda il candidato deve aver frequentato i corsi per 2 mesi consecutivi. Il candidato minorenne deve presentare il consenso scritto dei genitori.
La domanda di ammissione è affissa all'albo sociale per 30 giorni, entro i quali ogni socio, ad eccezione dei minorenni, può formulare opposizione scritta e motivata al Comitato. Trascorso il periodo d'affissione, il Comitato decide senza appello se accogliere o respingere la domanda. Per essere accolto il candidato deve raccogliere la maggioranza assoluta dei membri di Comitato. Il Comitato decide entro 60 giorni dalla scadenza del periodo d'affissione. L'ammissione o il rifiuto non devono essere motivati.
Art 14 - Dimissioni
Ogni socio può dimettersi dall'associazione dandone avviso scritto al Comitato entro il 31 maggio per la fine della stagione (30 giugno).
Art 15 - Espulsione dei soci
Un socio può essere espulso se in modo grave:
a) viola lo Statuto
b) lede gli interessi dell'associazione
c) deteriora la vita sociale e sportiva dell'associazione
L'espulsione è decisa dal Comitato. L'espulso ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla notifica scritta e motivata della decisione, per la prossima Assemblea. Al momento della pronuncia dell'espulsione e fino alla decisione dell'Assemblea, in caso di ricorso, l'espulso resta sospeso dai suoi diritti statutari.
III. ORGANI SOCIALI
Art 16 - Organi sociali
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea Generale
b) il Comitato
c) l'Ufficio di revisione
A - ASSEMBLEA GENERALE
Art 17 - Composizione
L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione. Hanno diritto di voto i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e la i soci attivi con meno di sedici anni possono essere rappresentati in assemblea da un loro genitore o loro legale rappresentante.
E ammessa un'unica delega scritta di un socio con diritto di voto a favore di un altro socio avente diritto di voto. I soci senza diritto di voto possono partecipare all'Assemblea Generale ma non hanno la facoltà di votare e di eleggere.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o da un membro designato dal Comitato. Gli scrutatori sono scelti in seno all'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea Generale è redatto dal Segretario del Comitato.
Art 18 - Convocazione
L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Comitato due volte l'anno: entro la fine di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo della stagione successiva ed entro fine ottobre per l'approvazione del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale e lo scarico del Comitato. L'ordine del giorno è definito dal Presidente. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere affissi all'albo sociale almeno 20 giorni prima dell'Assemblea. Un'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo decida l'Assemblea ordinaria, oppure lo richieda il Comitato, oppure ne faccia domanda almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. Tale richiesta deve essere accompagnata dall'elenco delle trattande e delle proposte, succintamente motivate. La domanda di convocazione è inviata per iscritto al Comitato, il quale deve darvi seguito entro 30 giorni e per posta elettronica ai soci che ne fanno espressamente richiesta.
Art 19 - Delibere
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità il voto del Presidente è determinante. Per le elezioni è richiesta la maggioranza relativa, in caso di parità e se nessuno dei candidati desiste decide la sorte. Per modificare gli Statuti e per mantenere un socio espulso dal comitato, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Nel computo dei voti l le astensioni e le schede bianche o nulle non contano. È riservato l'art. 38 del presente Statuto. Il verbale dell'Assemblea deve essere affisso all'albo entro 30 giorni ai soci.
Art 20 - Quorum
L'Assemblea regolarmente convocata può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presentil riservato l'art. 38 del presente Statuto.
Art 21 - Competenze
All'Assemblea generale competono:
a) l'approvazione del bilancio preventivoi dei conti, del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale e lo scarico del Comitato
b) la nomina del Comitato
c) l'elezione del Presidente
d) la nomina dell'Ufficio di revisione
e) la modifica dello Statuto
f) lo scioglimento dell'associazione
g) la decisione sull'importo delle quote sociali
h) la decisione su tutti gli oggetti non espressamente di competenza del Comitato
B - COMITATO
Art 22 - Composizione
Il Comitato è l'organo amministrativo dell'associazione. Esso è composto di un minimo di 3 membri e da un massimo di 7 membri compreso il Presidente scelti tra i soci dell'associazione.
Il Comitato si organizza autonomamente ed è formato da:
a) un Presidente
b) un Segretario
c) un Tesoriere
d) due o quattro membri
Il Comitato ha la facoltà di eleggere tra i suoi membri uno o più VicePresidenti.
Non può essere membro del Comitato chil a qualsiasi titolo, ha un rapporto d'impiego duraturo con l'associazione.
Il Comitato rimane in carica 3 anni e i suoi membri sono eleggibili per un massimo di 4 mandati consecutivi. I membri dimissionari sono sostituiti nel corso dell'Assemblea Generale successiva.
Art 23 - Elezione
Il Comitato è eletto in toto ogni 3 anni durante l'Assemblea Generale di giugno. I membri del Comitato solo eletti per alzata di mano. Prima dell'elezione l'Assemblea può votare a maggioranza assoluta dei votanti se rinnovare il mandato al Comitato senza procedere ad un'elezione. L'Assemblea procede dapprima con l'elezione del Presidente e in seguito con quella dei membri di Comitato. I candidati alla funzione di Presidente del Comitato devono inoltrare la loro domanda per iscritto 60 gg prima dell'elezione. Nei 30 giorni successivi la domanda, il Comitato si riunisce e convoca il/i candidati. In questa seduta il candidato presenta le sue motivazioni, il suo programma per il triennio successivi e la sua squadra di lavoro. Il Comitato inserisce all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale la candidatura con una sintesi del programma. I candidati alla funzione di membro del Comitato devono inoltrare la loro candidatura e la propria disponibilità 30 giorni prima dell'Assemblea.
Art 24 - Competenze
Il Comitato amministra e dirige l'associazione e la rappresenta di fronte a terzi.
II Comitato in particolare:
a) designa le persone autorizzate ad impegnare verso terzi l'associazione;
b) adotta tutti i provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione nonché un sano sviluppo dell'associazione;
c) stipula i contratti per gli acquisti di materiale, per l'assunzione di personale, per gli affitti e le locazioni;
d) stabilisce le quote sociali annuali per le varie categorie dei soci e le sottopone per l'approvazione all'Assemblea Generale;
e) provvede all'ammissione dei soci, al cambiamento di categoria, prende atto delle dimissioni e decide l'espulsione di soci;
f) nomina i membri della Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze;
g) nomina il responsabile agonistico (Coach), scegliendolo fra i membri del Comitato e ne stabilisce le competenze;
h) ha facoltà di emanare regolamenti.
Art 25 - Sedute
Il Comitato si riunisce ad intervalli regolari, almeno una volta ogni 3 mesi. Esso è convocato dal Presidente o in caso di un suo impedimento da un Vice-Presidente. La seduta è presieduta dal Presidente e in sua Presidente. In assenza di un Vice-Presidente la dal membro presente più anziano del Comitato. Il verbale è redatto dal Segretario.
Art 26 - Delibere
Il Comitato delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Le decisioni possono essere adottate anche per iscritto mediante lettera circolare; in questo caso è necessaria la maggioranza assoluta dei membri di Comitato.
Art 21 - Responsabile agonistico
Il Comitato designa, tra i suoi membri, il responsabile agonistico (o Coach) che presiede Commissione sportiva, dirigendone e coordinandone la sua attività. Le sue mansioni sono stabilite da un regolamento emanato dal Comitato. Il Responsabile agonistico può avvalersi della collaborazione d'altri membri dì Comitato e soci.
Art 28 - Commissione sportiva
Essa è composta da:
a) il Responsabile agonistico (Coach)
b) il/i Maestro/i d'armi
c) uno o più membri del Comitato
d) uno o più soci attivi
La Commissione sportiva in particolare:
a) pianifica gli allenamenti e la stagione agonistica;
b) organizza e coordina le trasferte per le gare fuori sede;
c) organizza e gestisce tornei interni nelle varie categorie;
d) organizza e coordina campi d'allenamento estivi, d'inizio stagione e ad hoc;
e) partecipa attivamente all'organizzazione di tornei importanti nazionali o internazionali;
f) organizza e coordina la formazione degli arbitri e degli accompagnatori;
Art 29 - Comitato d'onore
Questo comitato riunisce tutti i soci onorari e i soci sostenitori.
L'Assemblea generale elegge il Presidente del Comitato d'onore; il tesoriere del Comitato d'onore è il tesoriere dell'associazione.
Il Comitato d'onore si organizza autonomamente ed elegge un suo Comitato direttore composta da :
a) il Presidente (eletto dall'Assemblea Generale)
b) il Segretario
c) il Tesoriere dell'associazione
d) un Vice-Presidente
e) 2 membri del Comitato del Club
f) 3 membri dei soci sostenitori
Il Comitato d'onore ha i seguenti compiti e missioni:
a) ricerca di partners che vogliono associarsi all'immagine di prestigio dell'associazione e della scherma
b) promotore d'iniziative in favore dell'associazione
c) sostegno ad attività sportive e agonistiche dell'associazione
d) il Comitato direttore assume il ruolo di mediatore in caso di gravi divergenze tra l'Assemblea Generale e il Comitato Club.
Art 30 - Altre Commissioni
Il Comitato può nominare commissioni speciali con facoltà decisionali o consultive.
Dette Commissioni possono anche essere composte da soci non appartenenti al Comitato. Tutte le Commissioni devono essere presiedute da un membro di Comitato.
C - UFFICIO DI REVISIONE
Art 30 - Composizione
L'Ufficio di revisione è composto di due membri e di un supplente, nominati dall'Assemblea Generale per un periodo d'anni. Essi sono sempre rieleggibili. I membri e il supplente dell'Ufficio di revisione non possono essere membri del Comitato.
Art 31 - Competenze
L'Ufficio di revisione deve verificare i conti e presentare al Comitato e all'Assemblea Generale un rapporto scritto di revisione entro 15 settembre. I membri dell'Ufficio di revisione hanno, in ogni momento, il diritto di prendere visione dei libri e dei documenti contabili.
IV. FINANZE
Art 32 - Entrate
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) le quote sociali
b) sussidi e donazioni
c) utili d'eventuali manifestazioni sociali
d) proventi derivanti da gare o tornei organizzati dall'associazione
e) affitti ed introiti derivanti dalla locazione o vendita di materiale schermistico
f) ogni altra entrata
Art 33- Uscite
Il Comitato vigila affinché sia assicurato l'equilibrio finanziario dell'associazione. Qualsiasi spesa straordinaria che supera CHF 10'000.00 deve essere preventivamente iscritta all'ordine del giorno e approvata dall'Assemblea Generale.
Art 34 - Utili
Eventuali utili d'esercizio sono destinati a fondi di riserva per progetti del club, all'acquisto di nuovo materiale comune e all'esecuzione d'opere a beneficio dell'associazione o di sviluppo dell'attività agonistica dei giovani.
Art 35 - Conti
I conti dell'associazione devono essere tenuti con diligenza ed essere chiusi al 30 giugno d'ogni anno. Essi devono essere disponibili per la revisione al più tardi il 31 agosto e approvati dall'Assemblea entro il 30 ottobre di ogni anno.
V. DISPOSIZIONI VARIE
Art 36 - Comunicazioni
Le comunicazioni ai soci avvengono per affissione all'albo sociale.
Art 37 - Reclami o ricorsi
Tutti i reclami o ricorsi devono essere formulati per iscritto. Essi devono essere motivati, firmati ed inviati al Presidente, che li sottopone sollecitamente agli organi competenti.
Art 38 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'Assemblea Generale con i due terzi dei soci effettivi iscritti aventi diritti di voto. In caso di scioglimento dell'associazione, la liquidazione, qualora non sia disposto altrimenti, avviene a cura del Comitato. La devoluzione dell'eventuale eccedenza è di competenza dell'Assemblea, la quale constata l'avvenuta liquidazione e lo scioglimento dell'associazione.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art 39 - Diritto suppletorio
Per tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
Art 40 - Entrata in vigore
Il presente Statuto è adottato dall'Assemblea costituente del 17 luglio 2008 ed entra immediatamente in vigore.
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